Volume edificatorio trasferibile solo tra zone omogenee
Per il Consiglio di Stato necessari anche destinazione d’uso e indici di cubatura uguali
di Francesco Longo
I punti chiave
- Immobile da ampliare
- Pericoli per il piano regolatore
- Le regole
2' di lettura
Lo spostamento di volumetria da una zona ad un'altra è legittimo solo se i fondi interessati sono ubicati in zone omogenee, con medesima destinazione d’uso e lo stesso indice di cubatura. Con questa affermazione il Consiglio di Stato, settima sezione, sentenza 10085/2022, ha precisato i requisiti sottesi al trasferimento di cubatura da un fondo ad un altro.
Immobile da ampliare
Il caso oggetto della decisione riguarda un privato cittadino proprietario di un immobile ricadente in tre zone differenti: residenziale, agricola, agricola inedificabile. A fronte di tale situazione, il proprietario ha presentato richiesta di ristrutturare e ampliare l’edificio (avviando i lavori) ritenendo possibile spostare la volumetria tra zone omogenee diverse ma confinanti tra loro nell'ambito della stessa sagoma di fabbricato. Opinione non condivida dall'amministrazione comunale.
Pericoli per il piano regolatore
Il Consiglio di Stato afferma che se fosse valida l'ipotesi avanzata dal cittadino, il trasferimento di cubatura si rivelerebbe idoneo, in base alla semplice volontà del privato, a modificare il piano regolatore generale nella parte relativa agli standard urbanistici, ovvero agli indici di cubatura per le singole aree. E ciò potrebbe compromettere l’attuazione dei complessi criteri di programmazione edilizia fissati dallo strumento urbanistico, pregiudizio ancora più evidente laddove fosse consentita la cessione di cubatura fra terreni con diversa destinazione urbanistica, ovvero diverso indice di edificabilità.Evenienza che porterebbe alla compromissione degli obiettivi fissati nella pianificazione urbanistica, se fosse consentita la compromissione di un indice di fabbricabilità riconosciuto più vantaggioso in capo ad un fondo a favore di un altro con indice minore, ovvero, con diversa vocazione o destinazione urbanistica, pregiudicando con ciò le esigenze e le finalità sottese alla pianificazione urbanistica.
Le regole
In conclusione, alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato i presupposti legittimanti il trasferimento di cubatura da un fondo a un altro, sono così riassumibili: i fondi interessati devono avere stessa destinazione d’uso, omogeneità edificatoria, stesso indice di cubatura o di edificabilità.
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